Termine per adeguamento impianti di riscaldamento.

Il trenta giugno è stato l’ultimo giorno utile per adeguare gli impianti di riscaldamento condominiali centralizzati alla direttiva europea in materia ed evitare così sanzioni piuttosto pesanti!

 Si stima che oltre un terzo delle case e dei condomini non sarebbero ancora in regola per quanto riguarda le termovavole obbligatorie e ci sarebbero problemi anche di norme da interpretare su chi è già a norma, avendo, per esempio solo deciso di metterle, ma non avendole ancora installate.

L’obbligo è scattato per tutti i condomini che hanno il riscaldamento centralizzato. Sono esclusi gli immobili dotati di riscaldamento autonomo e gli immobili in cui siano presenti degli impedimenti tecnici certificati, come ad esempio un impianto di riscaldamento obsoleto, per il quale risulterebbe troppo complesso e oneroso l’adeguamento.

Chi non si è adeguato per tempo, pertanto, potrà essere assoggettato alla sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. Sono esentati dall’esecuzione di qualsiasi intervento, solo coloro che hanno ottenuto una relazione così detta “esimente” ai sensi dell’art 9comma 5 lettera c del Dlgs 102/201

L’obbligo di adozione dei sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione riguarda i condominii e gli edifici polifunzionali. Questi ultimi dovrebbero essere intesi quali edifici appartenenti ad un solo proprietario le cui unità immobiliari sono occupate da soggetti diversi tra i quali deve essere ripartita la spesa del riscaldamento. Sul punto non vi è alcuna eccezione nemmeno nelle leggi regionali. Ne consegue che anche gli edifici di edilizia popolare devono essere adeguati. Si ricordi che ai sensi dell’articolo 26 comma 5 della legge 10/1991, gli interventi volti all’adozione dei sistemi di termoregolazione sono “innovazioni”. Ne consegue che di questi deve esserne data notizia presso il catasto degli impianti termici che le Regioni e le Province autonome, devono avere istituito ai sensi del Dpr 74/2013 articolo 10 comma 4. È quindi sufficiente che la Regione interroghi il sistema informatico per capire quali impianti centralizzati non siano stati adeguati alla normativa. Infatti, ai sensi dell’articolo 16 comma 14 Dlgs 102/2014, le sanzioni sono irrogate dalle Regioni e dalle Provincie Autonome.