Rottamazione quater: nuova proroga nei termini dei pagamenti.

Prolungato al 15 marzo 2024 il nuovo termine entro il quale è possibile effettuare il versamento delle rate del piano di definizione agevolata (Rottamazione-quater)

 

È il 15 marzo 2024 il nuovo termine entro il quale è possibile effettuare il versamento delle rate del piano di definizione agevolata (Rottamazione-quater), le cui scadenze erano originariamente stabilite al 31/10/2023, 30/11/2023 e 28/2/2024. Saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro i cinque giorni successivi alla nuova scadenza (ossia entro il 20 marzo 2024).

È quanto informa l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Alla fine di febbraio, infatti, la Legge di conversione del decreto Milleproroghe ha posticipato a venerdì 15 Marzo 2024 il termine per effettuare il pagamento delle prime tre rate della Definizione agevolata delle cartelle esattoriali, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della Rottamazione quater.

Secondo quanto stabilito dalla norma, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittati in precedenza al 18 dicembre 2023, si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo 2024 ovvero, considerando anche i cinque giorni di tolleranza canonici concessi dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, entro il 20 marzo 2024.

Inoltre, entro lo stesso termine, è possibile pagare anche la terza rata e, per le popolazioni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali dello scorso maggio, le prime due rate (in scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024, per la Legge n.100/2023).

 

Quindi i contribuenti rimasti indietro con il pagamento dei debiti scaduti avranno tempo fino al prossimo 20 marzo per regolarizzarsi, rientrando nel piano di Definizione agevolata conosciuto come Rottamazione quater. In caso di mancata osservanza di queste nuove scadenze, per il contribuente decadranno i benefici della Rottamazione quater: quanto già versato sarà trattenuto a titolo di acconto sul debito residuo.