Clausola abusiva in un contratto di credito con la casa in garanzia, la pronuncia della Corte Ue.

La Corte di giustizia dell’Unione europea si pronuncia sulla clausola abusiva di un contratto di credito al consumo che viene garantito dall’abitazione di famiglia. E stabilisce che il giudice deve valutare la proporzionalità fra la facoltà del professionista (nel caso di riferimento, una banca) di esigere il rimborso del prestito e la gravità dell’inadempimento da parte del consumatore. Il giudice deve tener conto del fatto che il debitore sarebbe allontanato da casa e, se la clausola del contratto è abusiva, deve disapplicarla.

Il caso viene dalla Slovacchia dove una banca aveva concesso a due clienti un credito al consumo, rimborsabile su un periodo di 20 anni. I clienti hanno offerto in garanzia la loro abitazione familiare. Dopo un ritardo di pagamento di tre mesi per un importo di circa 1000 euro, avvenuto durante il primo anno del contratto, la banca ha fatto valere una clausola di scadenza anticipata del termine. Questa clausola le consente di esigere il rimborso anticipato della totalità del saldo restante dovuto e di avviare la vendita all’asta stragiudiziale dell’abitazione familiare.

I clienti hanno chiesto al giudice slovacco di sospendere tale vendita all’asta che, secondo loro, viola i loro diritti di consumatori. Il diritto slovacco, spiega una nota stampa della Corte, consente di applicare la clausola di scadenza anticipata del termine quando il debitore è in ritardo di tre mesi sui pagamenti e il creditore ha rispettato un termine di preavviso supplementare di 15 giorni. I giudici non hanno l’obbligo di controllare la proporzionalità di tale clausola in funzione della gravità della violazione degli obblighi del consumatore rispetto all’importo e alla durata del credito. Il giudice slovacco ha chiesto dunque alla Corte di giustizia se un controllo giurisdizionale di questo tipo sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Secondo la Corte, “il controllo giurisdizionale dell’eventuale carattere abusivo della clausola deve comprendere il controllo della sua proporzionalità”.

E la clausola di scadenza anticipata in esame rientra nell’ambito di applicazione della direttiva sulle clausole abusive.

Questo controllo, stabilisce allora la Corte di giustizia, “comprende un esame dell’entità dell’inadempimento, da parte del consumatore, dei suoi obblighi contrattuali, considerando in particolare l’importo delle rate che non sono state onorate rispetto all’importo totale del credito e alla durata del contratto. Inoltre, il giudice deve tener conto delle conseguenze derivanti dall’espulsione del debitore e della sua famiglia dall’abitazione che costituisce la loro residenza principale, poiché il diritto all’abitazione è un diritto fondamentale. Qualora il giudice giunga alla conclusione che la clausola è abusiva, deve disapplicarla”.