Autorità Energia: nuove regole

Elettricità, Autorità energia: nuove regole per le interruzioni e indennizzi fino a mille euro

Arrivano nuove regole su elettricità e rimborsi in caso di lunghe interruzioni: una maggiore responsabilità degli operatori per evitare lunghi stop e accelerare il ripristino anche nei casi di emergenza. Dopo le 72 ore di stop gli indennizzi automatici saranno pagati direttamente dagli operatori di rete. Sarà eliminato l’attuale tetto di 300 euro per gli indennizzi, che potranno arrivare fino a circa mille euro per interruzioni molto prolungate. Le novità sono state approvate dall’Autorità per l’energia e saranno valide dal primo ottobre 2017.

In particolare, per incentivare i distributori e Terna a riattivare più velocemente le forniture, anche attraverso il ricorso a soluzioni provvisorie di rialimentazione (come ad esempio l’utilizzo di gruppi elettrogeni), e per assicurare una maggiore protezione dei clienti, viene ampliata – informa l’Autorità per l’energia – la possibilità di ricevere indennizzi automatici, che oltre le 72 ore di sospensione saranno interamente a carico degli operatori di rete. Il Fondo eventi eccezionali invece continuerà a coprire solo la parte di indennizzo riferito alle prime 72 ore di interruzione per cause di forza maggiore.

Gli indennizzi automatici per le famiglie potranno arrivare fino a circa mille euro nel caso di interruzioni particolarmente prolungate (fino a 240 ore), perché a partire dal prossimo inverno sarà eliminato l’attuale tetto di 300 euro (valori ancor più elevati saranno previsti per le piccole e medie imprese). Dal momento che gli oneri addizionali saranno a carico degli operatori di rete, ne risulta – informa l’Autorità – un deciso incentivo ad accelerare il più possibile il ripristino del servizio.

Dal 1° ottobre 2017 viene infatti superato il precedente limite di 300 euro e, in caso di interruzioni causate da forza maggiore, dopo le 72 ore di sospensione e fino ad un massimo di 240 ore (10 giorni), l’indennizzo sarà pagato direttamente dall’impresa distributrice o da Terna. L’Autorità precisa poi che la diretta responsabilità degli operatori nel pagamento degli indennizzi oltre le 72 ore – tempo entro il quale si ritiene che il servizio possa essere ripristinato anche in presenza di eventi di forza maggiore – viene meno solo nei casi, circoscritti e documentati, di sospensione e posticipazione delle operazioni di riattivazione per motivi di sicurezza degli addetti alle riparazioni (vengono quindi esclusi i semplici casi di mera inagibilità delle strade o di caduta.