Autonoleggio, Antitrust: in caso di multe non sono dovuti i costi di gestione al noleggiatore

L’Antitrust ha dichiarato vessatorie le clausole che prevedono, in caso di multa durante la guida di un’auto a noleggio, l’applicazione di costi di gestione della pratica amministrativa a carico del consumatore.

Con una serie di procedimenti conclusi il 13 giugno, l’Antitrust ha dichiarato vessatorie le clausole che prevedono l’applicazione di costi di gestione della pratica amministrativa a carico del consumatore, in caso di violazioni alle norme di legge connesse alla circolazione dei veicoli presi a noleggio

Alla luce di quanto stabilito dall’Autorità il consumatore multato durante il noleggio di un auto dovrà pagare solo l’importo notificato dall’agente accertatore e non sarà tenuto ad indennizzare il noleggiatore per il lavoro svolto di comunicazione dei dati del conducente alle Autorità.

Alcuni contratti di autonoleggio (Autovia, B-Rent, Europcar Italia, Locautorent, Sicily by car, Sixt rent a car) prevedevano in questi casi il pagamento di una penale di importo medio di cinquanta euro, a titolo di rimborso dei costi amministrativi di gestione della pratica al noleggiatore.

Tale importo veniva automaticamente addebitato al cliente in virtù di un’autorizzazione al prelievo sulla carta di credito fornita al momento del noleggio, concessa dal consumatore alla firma del contratto nel caso di violazioni al codice della strada, che in alcuni casi risultava essere maggiore rispetto all’importo della sanzione stessa.

Secondo il parere dell’AGCM tali clausole esaminate, presenti nei contratti di alcuni noleggiatori, “sono tali da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in quanto le stesse risultano idonee a imporre al consumatore il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo.