Mutui bloccati per 9 mesi, come presentare la richiesta.

Stop temporaneo alle rate del mutuo per i lavoratori dipendenti, ma anche per gli autonomi che si trovano in difficoltà economiche a causa dell’emergenza coronavirus, e senza limiti di reddito.

Il decreto Cura Italia del 16 marzo ha confermato una delle misure più attese, allargando la platea di chi potrà sospendere i pagamenti del prestito sulla prima casa.

Palazzo Chigi ha stanziato 400 milioni, così da coprire le richieste per i 9 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto.

I soldi andranno nelle casse del Fondo di solidarietà per la prima casa, attivo già dal 2007, e fino ad oggi riservato ai mutuatari in difficoltà per la perdita del lavoro, morte dell’intestatario del mutuo o il sopraggiungere di una grave invalidità.

Chi vi accede potrà chiedere di “congelare” le rate fino a un massimo di 18 mesi.

Con il decreto del 2 marzo il governo ha esteso l’accesso al Fondo ai lavoratori subordinati o parasubordinati (come i collaboratori continuativi) che hanno subito la riduzione dell’orario o la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni a seguito dell’emergenza coronavirus.

Per beneficiare dello stop bisogna però soddisfare determinati requisiti, come avere un debito residuo inferiore ai 250 mila euro, avere stipulato il contratto di mutuo da almeno un anno e non avere accumulato più di 90 giorni consecutivi di ritardo nel pagamento delle rate.

Autonomi e professionisti

Il provvedimento del 16 marzo allarga ulteriormente il campo ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

In questo caso, per accedere al beneficio è sufficiente autocertificare di avere registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 oppure nel periodo tra il 21 febbraio e la data della domanda (se questa viene inviata prima dello scadere dei tre mesi) un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Bisognerà inoltre autocertificare che il calo è una conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, a seguito delle disposizioni adottate nel Paese per l’emergenza sanitaria in corso.

Inoltre, chiarisce il decreto, per accedere al Fondo non sarà necessario presentare l’attestato Isee sul reddito familiare.

Per questi nove mesi cade, quindi per tutti, il limite di reddito previsto dal Fondo.

Il Fondo paga la metà degli interessi aggiuntivi.

Chi ottiene la sospensione potrà sospendere i pagamenti, ma non cancellarli.

Il numero di rate da pagare resta invariato e gli interessi dovuti verranno ricalcolati sulla base della nuova scadenza del prestito. Il Fondo interviene però pagando per il 50% gli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

La domanda.

Per presentarla è necessario compilare il modulo disponibile sul sito Consap e poi rivolgersi alla propria banca, consegnando la documentazione richiesta.

Sarà l’istituto di credito, una volta verificata la regolarità dei documenti, a inviare la pratica al Consap entro 10 giorni lavorativi.

L’ok del Consap, se tutto è regolare, dovrebbe arrivare entro 15 giorni, in caso di rifiuto il richiedente riceverà una risposta motivata.