Bonus “prima casa” under 36

Il decreto legislativo “Sostegni bis” prevede misure a sostegno dei giovani (under 36) con reddito ISEE* fino a un massimo di 40.000 euro che vogliono acquistare un appartamento o contrarre un mutuo.

Quali sono queste misure?

1. Assenza di imposte sull’acquisto
Nel provvedimento (DG 25 maggio 2021 n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2021) è “l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per la proprietà degli appartamenti che soddisfano requisiti di “ prima casa ” ovvero per il trasferimento o l’insediamento di nuda proprietà, usufrutto, uso o occupazione di appartamenti che soddisfino i requisiti di prima casa”; tutto questo “a beneficio delle persone che non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno in esame e che hanno un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro annui”.

Al momento dell’acquisto, quindi, non è dovuta né imposta di registro né imposta ipotecaria e catastale. Restano da pagare l’imposta di bollo e gli oneri speciali ipotecari e catastali per complessivi 320 euro. Se l’operazione di acquisto è soggetta ad IVA (ad esempio se si acquista da un’azienda), le persone “under 36” hanno diritto non solo all’esenzione dalle imposte di registro e catastali, ma anche a un credito d’imposta pari all’importo dell’IVA che è stato pagato al momento dell’acquisto.

Questo credito d’imposta non rimborsabile può essere utilizzato in diversi modi:

pagare le imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione o di donazione dovute per atti e notifiche, purché esigibili successivamente alla data di acquisizione del prestito;

liquidare l’Irpef dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi, purché presentata successivamente alla data di acquisto;

compensare somme dovute a titolo di acconti d’imposta, di contributi sociali o assistenziali o di premi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali.

Possono usufruire di tale agevolazione le persone che non abbiano ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno della certificazione notarile e che abbiano un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

2. Mutuo
prima casa – Fondo di garanzia Un altro provvedimento del decreto legislativo “Sostegni bis” prevede che i giovani che non hanno ancora compiuto i 36 anni e un reddito ISEE fino a 40.000 euro accedano al fondo di garanzia per il mutuo prima casa anche senza contratto di lavoro a tempo indeterminato infatti, ricevono un prestito bancario per un importo pari all’80% del prezzo della casa garantito dallo Stato.

• Il finanziamento si applica ai finanziamenti contratti tra il 24 giugno 2021 e il 31 giugno 2022;
• Lo Stato garantisce l’80% grazie al fondo di garanzia per la prima casa;
• Sono escluse dal prestito agevolato le categorie catastali A1, A8 e A9;
• Non sono dovute imposte di registro;
• Non sono dovute ipoteche e imposte catastali.

Restano a carico delle persone di età inferiore a 36 anni solo eventuali spese di intermediazione e notarili. Per quest’ultimo era prevista una riduzione del 50% nella bozza di decreto, che purtroppo è scomparsa nel testo ufficiale, ma che sarebbe stata molto utile ai giovani!

Maggiori informazioni sul sito https://www.consap.it/famiglia-e-giovani/fondo-di-garanzia-mutui-prima-casa/

3. Esenzione dall’imposta sostitutiva sui finanziamenti
A completamento del pacchetto di agevolazioni fiscali per i giovani acquirenti della prima casa è prevista anche l’esenzione degli stessi dall’imposta sostitutiva sui finanziamenti a tal fine utilizzati. La sussistenza dei presupposti e dei presupposti per la “prima casa” deve risultare da una dichiarazione del mutuatario nell’atto di finanziamento o allegata allo stesso in allegato. Vi ricordiamo che il finanziamento per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della “prima casa” è solitamente soggetto ad un’imposta sostitutiva dello 0,25%.

4. Validità temporale del bonus
Le disposizioni in materia di promozione della vita autonoma dei giovani come sopra descritte non sono recepite stabilmente nell’ordinamento nazionale, ma hanno una durata limitata. Si applicano solo ai negozi giuridici conclusi nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto “Sostegni bis” il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Calcolo simulazione vedi: https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx