Antitrust: multate società di autonoleggio e Vodafone

L’attività sanzionatoria dell’Autorità Antitrust non si è fermata neppure durante il periodo natalizio. Cominciamo con i 3,5 milioni di euro di multa che sono stati comminati alle società di autonoleggio low cost, Goldcar e Firefly, per condotte “aggressive”. Le pratiche incriminate consistevano nelle modalità con cui tali operatori prospettavano al cliente, quando si presentava al desk per il ritiro dell’autovettura già prenotata on line, l’acquisto di servizi accessori al servizio di autonoleggio (presentati come assicurativi o per limitare la responsabilità). Nel caso di Goldcar, l’offerta di tali servizi aggiuntivi era presentata anche per evitare il rischio di possibili addebiti per danni arrecati all’auto noleggiata o di furto.

L’autorità ha rilevato che le pratiche messe in atto dalle due società fanno leva sull’assimmetria del rapporto tra le società di autonoleggio e il consumatore al momento del ritiro dell’autovettura e dopo aver fornito all’impresa di autonoleggio la propria carta di credito sulla quale viene bloccato un elevato importo a garanzia di eventuali danni. I due procedimenti hanno inoltre consentito di appurare, per entrambe le società, una seconda pratica scorretta, consistente, per Goldcar, nella presentazione in modo poco chiaro della propria tariffa carburante “Flex Fuel”, dando informazioni poco evidenti circa l’esistenza di un costo di gestione; quanto a Firefly, nella omissione sul sito web del professionista di informazioni relative ai criteri per la stima del danno.

Guai anche per Vodafone alla quale l’Antitrust ha recapitato una sanzione di 1 milione di euro per aver adottato pratiche commerciali scorrette nell’ambito di due manovre di riduzione da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo delle offerte di telefonia mobile e fissa. Le pratiche sono state poste in essere nei confronti di specifici target di utenti: da un lato, i sottoscrittori di offerte di telefonia mobile voce e/o dati in abbonamento abbinate alla vendita a rate di prodotti; dall’altro, i clienti di opzioni per la telefonia fissa rispetto alle quali è prevista una facilitazione sul costo di attivazione nonché di offerte Dual Pay per le quali è previsto un corrispettivo in caso di recesso anticipato.

L’Autorità ha rilevato che l’imposizione unilaterale del passaggio da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo ha comportato un aggravio economico per tutti i clienti, limitandone la libertà di scelta rispetto all’esercizio del diritto di recesso da parte di quei consumatori che non intendevano accettare le modifiche predisposte unilateralmente dalla società.