Recupero crediti senza giudice: cosa prevede il DDL 978
Il disegno di legge 978, approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, introduce un meccanismo innovativo che promette di velocizzare le procedure ma che, al contempo, solleva interrogativi significativi sulla protezione dei diritti di chi si trova in posizione debitoria, in quanto vi è squilibrio tra creditore e debitore.
Per comprendere la portata della rivoluzione in atto occorre analizzare l’attuale procedura di recupero crediti, che si basa su un impianto consolidato da decenni.
Il sistema vigente – denominato procedimento monitorio – prevede un iter ben preciso che parte dall’iniziativa del creditore il quale, assistito dal proprio avvocato, deve presentare un ricorso formale a un giudice civile, che può essere un magistrato togato o onorario.
Il ruolo del giudice, in questa fase, è tutt’altro che marginale: secondo quanto stabilito dall’art. 633 del c.p.c., il magistrato ha l’obbligo di verificare che esistano i presupposti legali per l’emissione del decreto ingiuntivo, primo fra tutti la presenza di prove documentali che attestino l’esistenza del credito vantato.
Questa verifica, pur essendo prevalentemente documentale e non comportando un’istruttoria approfondita come in un processo ordinario, costituisce un filtro essenziale che garantisce la terzietà del sistema.
Solo dopo aver effettuato questo controllo preliminare, il giudice può emettere il decreto ingiuntivo, un provvedimento ufficiale che ordina al debitore di pagare la somma richiesta entro un termine stabilito.
Questo documento viene poi notificato al debitore attraverso canali ufficiali, e da quel momento iniziano a decorrere i termini per l’eventuale opposizione.
La presenza del giudice in questa fase, come evidenziato nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, rappresenta una garanzia fondamentale di imparzialità e correttezza procedurale, pur con tutti i limiti di un controllo che raramente scende nel merito sostanziale della controversia.
La riforma elimina il passaggio attraverso il giudice e attribuisce direttamente al legale del creditore la facoltà di notificare un atto di intimazione ad adempiere al debitore.
Questa intimazione non è un semplice sollecito di pagamento o una diffida stragiudiziale come quelle che già oggi vengono utilizzate nella prassi: si tratta di un atto che, decorsi quaranta giorni dalla notifica senza che il destinatario abbia presentato formale opposizione, assume automaticamente efficacia esecutiva piena.
Se da un lato il DDL 978 promette di ridurre i tempi del recupero crediti e alleggerire il carico dei tribunali, dall’altro solleva forti perplessità sul piano delle garanzie per il debitore che moltissime volte è soggetto debole per percorsi lavorativi o di vita negativi.

