Sentenza Corte UE

Sentenza Corte Ue: indennizzi per la cancellazione dei voli non comunicata per tempo

La compagnia aerea deve indennizzare i passeggeri che non sono stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza. Questa regola vale non solo se il contratto è stipulato direttamente fra passeggero e vettore, ma anche se viene fatto attraverso un’agenzia di viaggi online e dunque se i biglietti vengono acquistati online. La pronuncia viene dalla Corte, per la quale il vettore aereo è tenuto a indennizzare il passeggero se non può dimostrare di averlo informato della cancellazione del volo più di due settimane prima dell’orario di partenza.

La pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea è scaturita dal caso di un cittadino che aveva prenotato il biglietto tramite agenzia di viaggi per un viaggio andata e ritorno dai Paesi Bassi al Suriname con un volo della compagnia aerea SLM. Il cittadino veniva informato solo 10 giorni prima della partenza della cancellazione del suo volo

Appellandosi alle norme europee il passeggero ha chiesto un risarcimento danni forfettario di 600 euro: il regolamento Ue sulla compensazione dei passeggeri in caso di cancellazione del volo prevede che i passeggeri abbiano diritto ad una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo, a meno che non siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto. La compagnia aerea aveva negato la compensazione spiegando che l’informazione sulla cancellazione del volo era stata fornita entro i termini all’agenzia di viaggi, e a sua volta quest’ultima declinava ogni responsabilità spiegando che la responsabilità di informare i passeggeri in una situazione del genere spettasse al vettore aereo, al quale era trasmesso, nel dossier di prenotazione, l’indirizzo di posta elettronica del passeggero.

La questione è arrivata davanti alla Corte di Giustizia. La Corte oggi ricorda che conformemente al regolamento europeo “l’onere di provare se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo incombe al vettore aereo. Qualora il vettore aereo non sia in grado di dimostrare che il passeggero è stato informato della cancellazione del volo più di due settimane prima dell’orario di partenza previsto, esso è tenuto a pagare la compensazione prevista da tale regolamento” spiega la Corte, precisando che questa interpretazione vale non solo se il contratto di trasporto viene stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, ma anche se viene fatto attraverso un’agenzia di viaggi online. Non viene però compromesso, precisa la Corte, il diritto del vettore aereo di chiedere il risarcimento, conformemente al diritto nazionale applicabile, a chiunque sia all’origine dell’inadempimento di tale vettore ai propri obblighi, perché “il regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo di chiedere il risarcimento a un operatore turistico o a qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto”.