Nuove regole su anatocismo.

Dal 1° ottobre sono entrate in vigore le nuove norme sul tema dell’anatocismo bancario; dopo anni di incertezza le nuove norme dovrebbero portare un po’ più di chiarezza sull’argomento.

Con il decreto n. 343/2016 del Ministro delle Finanze le norme di calcolo per i cd. “interessi sugli interessi” sono state modificate. Una materia che negli ultimi anni ha condotto a centinaia di controversie fra banche e clienti. Già con la riforma dello scorso aprile, del Testo Unico Bancario era stato di fatto vietato alle banche di applicare l’anatocismo, ma mancavano ancora le norme di attuazione. Le novità coinvolgono soprattutto i contratti di conto corrente ed i fidi. Il cambiamento più importante riguarda il calcolo degli interessi debitori e attivi dei conti corrente: essi devono avere la stessa periodicità, e il periodo di calcolo non può essere inferiore all’anno. Il calcolo degli interessi deve avvenire alla fine dell’anno solare e gli interessi sono esigibili non prima del primo marzo dell’anno seguente. Ciò significa che la banca non potrà richiedere al cliente interessi per un scoperto di conto di un certo anno prima del 1. marzo dell’anno successivo. Nel caso di interessi debitori il cliente potrà quindi decidere di pagare subito gli interessi – e in questo caso non si può parlare di “interessi su interessi” – oppure il cliente potrà autorizzare espressamente (occorre una dichiarazione scritta a riguardo) la banca a computare gli interessi esigibili, aggiungendoli al capitale del suo conto. In tal caso gli “interessi” si trasformano in “capitale” e su questi possono essere calcolati nuovi interessi. Nel caso in cui il cliente decida di non concedere alla banca l’autorizzazione all’addebito oppure non provveda a pagare gli interessi, ci potremmo trovare di fronte ad un inadempimento contrattuale da parte del cliente e la banca potrebbe, a questo punto, chiedere gli interessi moratori. La situazione descritta potrebbe sollevare altre questioni legali, perché il codice civile, per le obbligazioni pecuniarie, prevede che gli interessi scaduti possano produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale, e quindi non dal giorno dell’inadempimento o dalla messa in mora. Sul punto sarà interessante vedere come si pronuncerà la giurisprudenza, nel caso di eventuali controversie. Il decreto è entrato in vigore il primo ottobre; dopo questa data la banca non può addebitare, senza previa autorizzazione del cliente, gli interessi debitori sul conto corrente. A tal proposito, alcune banche hanno già inviato lettere alla loro clientela, con le quali richiedono l’autorizzazione per l’addebito in conto degli interessi debitori. A nostro avviso una tale richiesta non comporta nessun situazione gravosa per il cliente; il cliente ha infatti la facoltà di revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione data. Questa normativa è apprezzabile, perché il conteggio degli interessi alla fine dell’anno e la loro esigibilità dopo due mesi, può comportare meno oneri ai correntisti che hanno il conto in rosso.