Antitrust sanziona Facebook per 10 mln di euro

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L’iscrizione è gratuita, lo sarà per sempre, ma i dati degli utenti vengono usati per fini commerciali e senza un chiaro consenso da parte degli interessati. Le informazioni date sono “generiche e incomplete” e non permettono di distinguere fra l’uso dei dati necessario per personalizzare il servizio e quello che serve per campagne pubblicitarie. E così l’Antitrust ha sanzionato Facebook con due multe per complessivi 10 milioni di euro. L’Autorità garante della concorrenza ha infatti chiuso l’istruttoria, avviata nel mese di aprile 2018, nei confronti di Facebook Ireland Ltd. e della sua controllante Facebook Inc. per presunte violazioni del Codice del Consumo. Le segnalazioni venivano da Altroconsumo, Unione Nazionale Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino. L’Antitrust ha accertato che Facebook, in violazione del Codice del Consumo, “induce ingannevolmente gli utenti consumatori a registrarsi nella piattaforma Facebook, non informandoli adeguatamente e immediatamente, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti, e, più in generale, delle finalità remunerative che sottintendono la fornitura del servizio di social network, enfatizzandone la sola gratuità; in tal modo, gli utenti consumatori hanno assunto una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso (registrazione al social network e permanenza nel medesimo) – si legge in una nota – Le informazioni fornite risultano, infatti, generiche e incomplete senza adeguatamente distinguere tra l’utilizzo dei dati necessario per la personalizzazione del servizio (con l’obiettivo di facilitare la socializzazione con altri utenti “consumatori”) e l’utilizzo dei dati per realizzare campagne pubblicitarie mirate.” Facebook inoltre, dice l’Autorità Antitrust, “attua una pratica aggressiva in quanto esercita un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori registrati, i quali subiscono, senza espresso e preventivo consenso – quindi in modo inconsapevole e automatico- la trasmissione dei propri dati da Facebook a siti web/app di terzi, e viceversa, per finalità commerciali”. Il condizionamento indebito deriva, prosegue l’Autorità, dall’applicazione di un meccanismo di preselezione del più ampio consenso alla condivisione di dati. “La decisione dell’utente di limitare il proprio consenso comporta, infatti, la prospettazione di rilevanti limitazioni alla fruibilità del social network e dei siti web/app di terzi; ciò condiziona gli utenti a mantenere la scelta pre-impostata da Facebook”, spiega l’Antitrust, Il riferimento è a una serie di funzioni preimpostate che abilitano ad accedere a siti web e app esterne col proprio account e predispongono la trasmissione dei dati dell’utente ai singoli siti web/app, in assenza di un consenso espresso e al fine di una scelta “attiva, libera e consapevole”. Facebook dovrà ora pubblicare una dichiarazione rettificativa sul sito internet e sull’App per informare i consumatori.
Dalle associazioni dei consumatori arriva apprezzamento.