Nuova sentenza della Cassazione su norme del Codice della strada.

I dati del conducente vanno comunicati anche se si fa ricorso. La mancata comunicazione comporta una seconda contravvenzione !

Ogni automobilista sa – o almeno dovrebbe sapere – che il proprietario dell’auto che riceve una multa stradale, contenente oltre alla sanzione pecuniaria anche il taglio dei punti dalla patente, ha 60 giorni di tempo dalla notifica del verbale per comunicare chi era effettivamente alla guida del mezzo. L’invito a effettuare la comunicazione è un vero e proprio obbligo che, se non rispettato, fa scattare una nuova sanzione (dai 286 ai 1142 euro). La comunicazione va inviata anche se si decida di pagare la multa.

Una circolare del Ministero dell’Interno del 2011 aveva stabilito che chi fa ricorso contro una multa non doveva comunicare i dati del conducente prima della fine del giudizio di opposizione alla sanzione. Alcuni organi di polizia erano, fino ad oggi, abbastanza inclini a seguire tale prassi amministrativa.

Di recente è però intervenuta la sentenza n.18027/2018 (depositata il 9 luglio scorso) della Cassazione la quale ha fissato un orientamento più restrittivo. Tale sentenza ha infatti stabilito che il termine di 60 giorni per comunicare i dati del conducente, nel caso di sanzioni amministrative che prevedano la decurtazione dei punti della patente, decorra dalla notifica del verbale principale e non dalla definizione dell’eventuale giudizio/procedimento di opposizione all’infrazione.

Per i giudici della Cassazione, quello previsto dall’art. 126-bis del Codice della strada, è un illecito istantaneo, del tutto autonomo rispetto all’infrazione che ne costituisce il presupposto. Pertanto l’eventuale proposizione del ricorso contro la sanzione non sospende l’obbligo di comunicare i dati. Quindi, a prescindere dall’esito dell’impugnazione, il proprietario ha

l’obbligo di collaborare con la pubblica amministrazione al fine di rendere noti i dati del conducente, senza attendere l’esito del giudizio sull’infrazione.

Attenzione dunque alla novità perché il minimo della sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente, nel caso in cui l’organo di Polizia decida di seguire l’orientamento della Cassazione, è alquanto salato: 286 euro. E si tratta di una seconda sanzione che arriverà al proprietario del veicolo qualche tempo dopo il verbale della prima sanzione. Attenzione dunque a leggersi bene e per intero il verbale di contravvenzione, anche ciò che risulta scritto in caratteri più piccoli”.

Un altro aspetto importante della questione: entro quanto avviene la decurtazione dei punti presso l’anagrafe nazionale? L’art. 126-bis, comma 2 del CdS prevede che. “L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi”.

Riferimenti:

art. 126-bis, comma 2 del Codice della strada

Cassazione 18027/2018 del 9 luglio 2018 tabella decurtazione punti: www.patente.it