Costi oneri di sistema

ES: BOLLETTA DI UN ARTIGIANO

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA (a)                    736,19 €
SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE  142,52 €
SPESA PER GLI ONERI DI SISTEMA (c)                * 424,33 € *
ALTRE PARTITE (D)                                     6,21 €
IMPOSTE (F)                                          88,09 €
IVA (G)                                             306,05 €
TOTALE BOLLETTA DA PAGARE                         1.703,39 €

 

 

ES: BOLLETTA DI UN UTENTE DOMESTICO

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA (a)                     45,51 €
SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE   16,83 €
SPESA PER GLI ONERI DI SISTEMA (c)                *  10,49 € *         
ALTRE PARTITE (D)                                     0,51 €
IMPOSTE (F)                                           1.75 €
IVA (G)                                               7,46 €
TOTALE BOLLETTA DA PAGARE                            82,55 €

 

Metto in evidenza  due  bollette relative all’energia elettrica con il costo relativo agli oneri di sistema.  Voglio ricordare cosa sono e la totale incongruenza degli stessi, che di fatto sono una tassa in più che i consumatori pagano!

Oneri generali di sistema: cosa sono?

La spesa per oneri di sistema rappresenta una delle voci di costo presenti in bolletta. Tale spesa è stata stabilita dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e ha lo scopo di coprire i costi delle attività nel sistema elettrico e del gas. Gli oneri di sistema sono addebitati in bolletta da qualsiasi fornitore e vengono pagati da clienti domestici, residenti e non. Le tariffe vengono aggiornate ogni tre mesi dall’Authority per l’Energia.

Le componenti della spesa per gli oneri di sistema si differenziano nella bolletta del gas e della luce. In particolare, Arera stabilisce la spesa per gli oneri di sistema deve coprire le seguenti attività:

  • messa in sicurezza del nucleare;
  • misure di compensazione territoriale in favore di siti che ospitano centrali nucleari;
  • incentivi alle rinnovabili e assimilate;
  • copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario;
  • costi a sostegno della ricerca di sistema;
  • copertura del bonus elettrico per clienti in stato di disagio (non viene pagato dai consumatori che godono già del bonus sociale);
  • copertura costi per agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia;
  • integrazioni delle imprese elettriche minori
  • promozione efficienza energetica.

Le voci presenti in bolletta sono:

  • spesa per la materia prima;
  • spesa per il trasporto e la gestione del contatore;
  • oneri generali di sistema;
  • imposte.

Oltre a pagare i servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), i servizi di rete (trasporto, distribuzione e gestione del contatore) e le imposte, nella bolletta dell’energia elettrica vengono addebitati anche gli oneri di sistema per la copertura di costi di attività di interesse generale. La spesa per oneri di sistema è la voce più alta nella bolletta della luce: rappresenta il 20% del costo annuo.

Da gennaio 2018, gli oneri generali che si applicano su tutte le tipologie di contratti, si suddividono in due voci:

  • componente Asos
  • componente Arim

L’aliquota Asos si riferisce agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione; l’aliquota Arim riguarda altri oneri generali. Quest’ultima comprende la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, copertura delle integrazioni alle imprese elettriche minori, misure di tutela per i clienti in condizioni di disagio e misure di compensazione territoriale.

Una delle principali conseguenze della riforma tariffaria, che non ha lasciato indifferenti molti consumatori, è l’aumento del peso delle quote fisse (soprattutto per coloro che hanno una seconda casa). Difatti, i non residenti hanno subito sia il peso della quota fissa della tariffa per il trasporto dell’energia e la gestione del contatore sia quella relativa agli oneri di sistema.

A gennaio 2019 l’ultimo step della riforma:

con la legge n. 96/2013 e con il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 è stata superata la “struttura progressiva” della tariffa per il trasporto di energia e la gestione del contatore e degli oneri di sistema introdotta circa 40 anni fa. Di cosa stiamo parlando? Semplice. Se con la “struttura progressiva” il prezzo unitario del kWh aumentava al crescere dei consumi totali, con la nuova riforma si paga ciò che si consuma

Il cambiamento del sistema tariffario prevede il superamento della struttura progressiva della tariffa per il trasporto di energia e la gestione del contatore e degli oneri di sistema. Ossia, queste tariffe saranno uguali per ogni livello di consumo, non più progressive per scaglioni di consumo. Il completamento dell’ultima fase della riforma, relativa agli oneri di sistema per i clienti domestici, avverrà a gennaio 2019.

Quindi con Il completamento della riforma tariffaria per l’energia elettrica, che già ha determinato molti aumenti a causa dell’abolizione della tariffa progressiva (che prevedeva prezzi crescenti al crescere dei consumi), da gennaio 2019 sarà applicata anche agli oneri generali.

Dal 1° gennaio 2019, la riforma è a regime e la struttura non progressiva sarà applicata anche alla tariffa per gli oneri di sistema, il cui ammontare sarà maggiore per chi ha consumi bassi o molto bassi. Tutto ciò penalizza le famiglie più attente ai consumi, appartenenti alle fasce più deboli, con grande vantaggio, invece, di chi ha consumi maggiori e dei grandi produttori di energia elettrica.