Anagrafe nazionale degli assistiti.

Via libera del Garante Privacy all’Anagrafe nazionale degli assistiti, che agevola il sistema di monitoraggio della spesa sanitaria, accelera il processo di automazione amministrativa e
migliora i servizi per i cittadini e le PA.

Il Garante Privacy, ha dato via libera al Ministero della salute, sullo schema di decreto che disciplina l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
Una importante innovazione che agevola il sistema di monitoraggio della spesa sanitaria, accelera il processo di automazione amministrativa e migliora i servizi per i cittadini e le PA.

La nuova banca dati, realizzata dal Ministero della salute in accordo col MEF, assicura infatti alle singole ASL, la disponibilità delle informazioni esatte e aggiornate sugli assistiti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza.

L’adozione del provvedimento consente, tra l’altro, di dare attuazione all’investimento “Potenziamento del Fascicolo sanitario elettronico”, previsto dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Importanti le novità introdotte dal decreto.

Come spiegato dal Garante Privacy, l’ANA subentra alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole Aziende sanitarie locali, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento.

Le ASL, in particolare, cessano di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale e, in caso di trasferimento di residenza, l’ANA ne dà immediata comunicazione telematica alle aziende
sanitarie locali interessate.

In questo modo, l’ASL della nuova residenza prende in carico il cittadino e aggiorna i dati di propria competenza nell’ANA, senza che l’interessato debba fornire ulteriori comunicazioni alle Aziende sanitarie coinvolte.

Lo schema di Dpcm, definisce anche i contenuti dell’Anagrafe nazionale degli assistiti, tra i quali devono essere inclusi le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta e il
codice esenzione e il domicilio.

Inoltre, stabilisce il piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole ASL e le garanzie e le misure di sicurezza.
Lo schema prevede, infine, che gli interessati possano accedere in rete ai propri dati personali contenuti nell’ANA, ovvero richiederne copia cartacea presso l’ASL competente.