FATTURAZIONE A 28 GIORNI

La vicenda della fatturazione a 28 giorni si trascina da quasi tre anni.

Nel frattempo l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha stabilito l’erogazione automatica (delibera 269/1/18/cons) dei rimborsi in fattura e tale automatismo è stato confermato dalla sentenza definitiva del Consiglio di Stato del 12 luglio scorso.

Il pronunciamento riguarda solo Fastweb, Vodafone e WindTre, poiché TIM ha presentato ricorso nei confronti della decisione AGCOM con tempistiche differenti e il Consiglio di Stato non si è ancora espresso al riguardo: non c’è tuttavia ragione di ritenere che i giudici possano esprimere una posizione diversa da quella espressa per gli altri gestori.

Le aziende non stanno rispettando il criterio automatico e anzi continuano a subordinare l’erogazione dei rimborsi alla presentazione di una richiesta ad hoc da parte dell’utente.

Su questo punto è importante ribadire che la posizione di Federconsumatori è fermissima: le richieste non devono essere presentate, anche perché ciò significa adeguarsi ad una procedura non corretta, che consentirebbe ulteriori introiti economici alle aziende e in merito alla quale è peraltro in corso un processo sanzionatorio proprio da parte di AGCOM.

A fronte di tali comportamenti è stata inviata formale diffida a Fastweb, TIM, Vodafone e WindTre finalizzata a interrompere qualsiasi condotta volta ad ostacolare l’automatismo dei rimborsi e a riconoscere ai clienti coinvolti quanto dovuto, procedendo alla restituzione dei giorni erosi direttamente in bolletta.

Considerando il mancato/insufficiente riscontro da parte delle aziende, stiamo procedendo con un’azione inibitoria nei confronti dei quattro gestori.

Ricordiamo che le utenze che hanno diritto al rimborso sono quelle di telefonia fissa o fisso-mobile (le cosiddette utenze convergenti) e che il periodo soggetto a rimborso va dal 23 giugno 2017 fino al ripristino della fatturazione mensile, che deve essere avvenuta non oltre il 5 aprile 2018 .

Gli utenti che nel frattempo abbiano modificato il proprio gestore, infine, costituiscono un gruppo a sé stante.

A tale proposito si attende ancora il pronunciamento di AGCOM tuttavia in questi casi la restituzione dei giorni è sicuramente subordinata alla presentazione di una richiesta ad hoc, poiché com’è ovvio il nuovo gestore non potrà rimborsare ciò che è stato illegittimamente fatto pagare dal primo gestore.

La richiesta da parte delle aziende di avere da parte degli interessati la formale richiesta per ottenere il rimborso, oltre che non seguire le delibere dell’Autorità è un evidente atto finalizzato a fare ulteriore cassa da parte delle aziende interessate, in quanto moltissime persone se fosse questa la procedura adottata non farebbero domanda per svariati motivi  (non conoscenza della procedura, disattenzione, poco tempo ecc. ecc.).

Pensiamo solo alla procedura di annullamento del noleggio del telefono che dopo tre anni non dovrebbe più essere applicata e che vede moltissimi utenti continuare a regalare tre euro e rotti a Tim perché deve essere l’utente a telefonare per annullare il pagamento, regalando cosi soldi alla compagnia telefonica!

Lo stesso accadrebbe se passasse la procedura di richiesta avanzata dalle compagnie Telefoniche, si regalerebbero soldi a chi si era inventato una 13° mensilità sulla fatturazione telefonica.